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STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

 

 

Articolo 1. DENOMINAZIONE.

È costituita, nel rispetto del codice civile e della L. 383/2000, l'Associazione di Promozione Sociale (A.P.S.) “eiBò!”, uno spazio di incontro e partecipazione, di vita associativa e d'integrazione sociale, autonomo, pluralista, apartitico, democratico, contrario ad ogni forma di razzismo e di esclusione.

 

Articolo 2. SEDE.

L'associazione ha sede legale in Bologna, Via Roncati 16, non ha scopo di lucro, la sua durata è illimitata. Gli eventuali utili non possono essere ripartiti anche indirettamente. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

 

Articolo 3. SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Le attività dell'associazione si rivolgono a tutta la cittadinanza, senza limiti d'età, interessata ai temi della partecipazione attiva, della promozione culturale, dell'informazione libera, dell'inclusione e dell'integrazione e disposta a mettersi in gioco nella difesa e diffusione di questi.

Gli scopi dell'associazione mirano a stimolare e rafforzare il senso di responsabilità civica e sono:   

  • promuovere la cittadinanza attiva, secondo ciò che sono i diritti e i doveri     di ogni persona, nella sua partecipazione alla vita pubblica;

  • favorire l'integrazione sociale e lo scambio interculturale, considerando le     diversità e le differenze, linguistiche e culturali, come valori primari;

  • promuovere la formazione professionale, anche attraverso progetti di mobilità internazionale giovanile;

  • promuovere progetti di consulenza e orientamento di stampo educativo, attraverso eventi e attività laboratioriali;

  • favorire e promuovere la creatività e l'espressione artistica, singola e di gruppo;

  • favorire la diffusione della cultura della sostenibilità nelle sue varie forme.

 

L'associazione per conseguire le sue finalità utilizzerà metodologie educative non formali, mirando a perseguire intenzionalmente direzioni, percorsi e orizzonti qualitativi, autentici dotati di senso e significato.

 

Articolo 4. I SOCI

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'associazione, indipendentemente dalla propria cittadinanza e appartenenza politica, etnica e religiosa, e che si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci ( in cui dovranno fornire le generalità complete) è il Comitato Direttivo. L'ammissione all'Associazione, previo controllo del possesso dei requisiti previsti dal Comitato Direttivo, è deliberata entro trenta giorni. In base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione, previo assenso scritto del socio.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Comitato Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà.

È ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa non è trasmissibile né rimborsabile.

Esistono due categorie di soci:

- Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale.

- Soci effettivi: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Comitato direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale. Il numero dei soci effettivi è illimitato.

Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato. L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

 

Articolo 5. DIRITTI DEI SOCI

I soci aderenti all'associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.

 

Articolo 6. DOVERI DEI SOCI

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, prevalentemente in modo volontario, gratuito e senza fini di lucro. ll comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

 

Art. 7 RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al coordinatore del Comitato direttivo di sezione. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato. Il socio può essere escluso dall'associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 6 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa. L'esclusione del socio è deliberata dal Comitato direttivo di sezione. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'assemblea soci nella prima riunione utile.

Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

 

Articolo 8. GLI ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'associazione sono:

   

  • L'Assemblea dei Soci;

  • Il Comitato Direttivo;

  • Il Presidente;

  • il Vice Presidente;

  • Segretari;   

  • Tesoriere.

 

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

 

Articolo 9. L'ASSEMBLEA

L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori e effettivi, è convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante:

 

  • Avviso scritto da inviare con lettera semplice, o via email, agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;

  • Avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima.

 

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno ed è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.

Deve inoltre essere convocata:

 

  • Quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario

  • Quando la richiede almeno un decimo dei soci

 

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione. L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni. Il consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive decade. Decade comunque il consigliere che senza un serio e giustificato motivo manchi per sei mesi consecutivi ai lavori del Consiglio Direttivo. Il consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal socio risultato primo dei non eletti. Le sostituzioni effettuate nel corso dell'anno decadono alla scadenza dell'anno medesimo

 

L'assemblea ordinaria

elegge il:

  • il Presidente;

  • il Comitato Direttivo;

  • Propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;

  • Approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Direttivo;

  • Fissa annualmente l'importo della quota sociale di adesione;

  • Ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato direttivo;

  • Approva il programma annuale dell'associazione;

 

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore e trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

 

L'assemblea straordinaria

approva eventuali modifiche

 

  • Allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti

  • Scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci

 

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

 

Articolo 10. IL COMITATO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un Comitato direttivo eletto dall'assemblea e composto da 5 a dieci membri. La convocazione del Comitato direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Comitato direttivo stesso. Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Comitato Direttivo:

 

  • compie     tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;   

  • redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;

  • redige     e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico;

  • ammette i nuovi soci;

  • esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea ai sensi dell'art.7 del presente statuto;

 

Le riunioni del Comitato direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Nell'ambito del comitato direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente (eletto direttamente dall'assemblea generale), il Vice Presidente, i Tesorieri, i Segretari (eletti nell'ambito del Comitato direttivo stesso).

 

Articolo 11. IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Comitato direttivo e l'assemblea. Rappresenta l'associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale. Convoca l'assemblea dei soci e il Comitato direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere.

 

Articolo 12. I MEZZI FINANZIARI

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'associazione provengono:

 

  • dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Comitato direttivo e ratificata dall'assemblea;

  • dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali. Il Comitato direttivo potrà rifiutare qualsiasi     donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'associazione;

  • da iniziative promozionali;

  • contributi di Enti pubblici e privati;

  • contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;

  • entrate     derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

  • altre entrate compatibili con le finalità sociali del Circolo;

  • erogazioni liberali degli associati e dei terzi.

 

I fondi dell'associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse. Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'associazione e arricchire il suo patrimonio.

 

Articolo 13. BILANCIO

I bilanci sono predisposti dal comitato direttivo e approvati dall'assemblea.

Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto. L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione, e nelle varie sezioni, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il bilancio preventivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.

Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'associazione, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

 

Articolo 14. MODIFICHE STATUTARIE

Questo statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell'associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana.

 

Articolo 15. SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari. La definizione di qualsiasi controversia, che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell’Associazione è di competenza del Foro di Bologna.

 

Articolo 16. DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

 

Letto, approvato e sottoscritto  dall'Assemblea dei soci del 24/07/2013

 

Il Presidente dell’assemblea

Il Vice-presidente dell'assemblea

Il Segretario dell’assemblea

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